Allegato “A” al n. 13953/6741 di repertorio
Generas Foundation Onlus
STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 È costituita una Fondazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Gĕnĕras Foundation Onlus” (di seguito la “Fondazione”).
1.2 L’acronimo Onlus dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
1.3 La Fondazione ha sede legale e operativa in Milano. L’indirizzo completo è inizialmente in via Durando n. 39.
1.4 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell’ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.
Art. 2
SCOPO
2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel settore della beneficenza indiretta, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
2.2 Nell’ambito delle attività di beneficenza indiretta la Fondazione intende effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, coerenti con gli scopi della Fondazione, conformemente al comma 2 bis dell’articolo10 del D.Lgs 460/97.
2.3 Nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione, la Fondazione intende realizzare iniziative di inclusione sociale a favore di persone svantaggiate in difficoltà economiche e/o in condizioni di disagio sociale, psichico e familiare, conformemente alle previsioni di cui all’articolo 10 comma 2 lettera a) del D.Lgs 460/97.
2.4 Nell’ambito della valorizzazione della natura e dell’ambiente, la Fondazione intende realizzare iniziative volte alla riduzione del consumo energetico e del degrado ambientale con particolare riferimento alla diminuzione dell’inquinamento, all’alterazione del clima ed all’agricoltura sostenibile.
2.5 Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D. Lgs. n. 460/97, il presente statuto prevede espressamente:
– l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
– il divieto – durante la vita della Fondazione – di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
– l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
– l’obbligo di redigere il bilancio annuale come stabilito dal successivo articolo 11;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
– l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale_”_ o dell’acronimo “ONLUS”, come stabilito dal precedente articolo 1.
Art. 3
ATTIVITA’CONNESSE
3.1 La Fondazione – nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni – può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
3.2 In particolare, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assunzione di finanziamenti e mutui a favore della Fondazione, a breve o a lungo_ termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in_ proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati_, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
– partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia strumentale e/o rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi non lucrativi della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
– promuovere iniziative di raccolta, occasionale, di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
– svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.
Art. 4
PATRIMONIO
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati in sede di costituzione;
b) dalle erogazioni dirette e liberalità ricevute, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c) dai contributi attributi al patrimonio dall’Unione Europea, dalla Stato, da altri enti Pubblici e privati;
d) da eventuali avanzi di gestione;
e) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
4.2 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.
Art. 5
FONDO DI GESTIONE
5.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:
a) fondo di gestione costituito dai conferimenti effettuati in sede di costituzione;
b) redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
c) ogni eventuale provento, contributo, donazione o elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
d) eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche nonché dall’unione europea e da altri enti internazionali;
e) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
f) somme derivanti dalle raccolte occasionali di fondi;
g) proventi derivanti da attività connesse poste in essere nei limiti consentiti dalla legge.
5.2 La Fondazione potrà altresì acquisire da persone fisiche e/o giuridiche fondi aventi destinazioni specifiche – destinati al sostegno dei propri progetti -impegnandosi comunque a mantenerne la destinazione originaria, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
5.3 Le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE
6.1 Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l’Organo di Controllo.
6.2 Tutte le cariche, sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Ai membri dell’Organo di Controllo sarà riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 12.
6.3 Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro (di seguito le “Commissioni”), con una funzione meramente consultiva. Le eventuali Commissioni opereranno secondo le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione ed indicate al successivo articolo 11.
Art. 7
PRESIDENTE
7.1 II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
7.2 Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e dura in carica per cinque esercizi.
7.3 Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutte le decisioni che vengono deliberate;
d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’ osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
e) in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima riunione successiva.
Art. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, incluso il Presidente, compreso fra 3 e 7 determinato dal Consiglio medesimo e nominato la prima volta nell’atto di costituzione della Fondazione e successivamente mediante cooptazione.
8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati, anche per più mandati.
8.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l’obbligo alla prima riunione utile di nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
8.4 I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione, tempo, competenze, esperienze e professionalità.
Art. 9
INELEGGIBILITÀ – DECADENZA
9.1 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
b) siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
e) ricoprano la carica di Consigliere Regionale ovvero siano componenti delle giunte regionali, comunali o amministratori di altri enti pubblici locali.
9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Art. 10
POTERI
10.1 Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare compete al medesimo Consiglio di:
a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente della Fondazione;
b) approvare il bilancio preventivo;
c) approvare, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri eventuali modifiche statutarie;
d) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
e) determinare le direttive per l’impiego delle risorse della Fondazione;
f) approvare eventuali regolamenti interni;
g) deliberare, con il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica, l’estinzione dell’ente, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell’art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997;
h) deliberare la strutturazione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, ivi compreso il potere di assumere/licenziare personale e collaboratori, determinandone il relativo trattamento giuridico ed economico entro i limiti stabiliti dall’articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97;
i) assumere mutui, richiedere finanziamenti a favore della Fondazione;
j) determinarne i compensi e rimborsi spese dei membri dell’Organo di Controllo, nonché le modalità di erogazione degli stessi, entro i limiti stabiliti dall’articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97.
10.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi e/o delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
Art. 11
ADUNANZE
11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri in carica.
11.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio ed ai membri dell’Organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell’adunanza.
11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica, salvi i casi di delibere attinenti agli argomenti di cui al precedente articolo 10.1 lettere c) e g).
11.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
11.5 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo i quorum di cui agli articoli 10.1 c) ed 10.1 g). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12
ORGANO DI CONTROLLO
12.1 I membri dell’Organo di Controllo – formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri su espressa richiesta del Consiglio di Amministrazione – sono nominati tra professionisti iscritti all’albo dei revisori legali inizialmente in atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.
12.2 L’Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell’ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
12.3 I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente.
12.4 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
12.5 I membri dell’Organo di Controllo restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandanti.
12.6 Qualora l’Organo di Controllo fosse composto da un Revisore Unico, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano nomina un supplente, avente il compito di sostituire il Revisore effettivo nell’espletamento del suo incarico, qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa. Il supplente resta in carico fino alla scadenza del mandato.
12.7 La carica di componente dell’Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.
12.8 Ai membri dell’Organo di Controllo sarà corrisposto un compenso annuo che non dovrà essere superiore al tetto massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
12.9 Alle adunanze dell’Organo di Revisione – se collegiale – si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione e di cui all’art. 11.
Art. 13
LIBRI VERBALI
13.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
13.2 I verbali dell’Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro sottoscritti dal presidente e dal segretario delle riunioni.
Art. 14
BILANCIO
14.1 L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso.
Art. 15
NORME RESIDUALI
15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.