Gĕnĕras Foundation Ente del Terzo Settore – ETS
STATUTO
Articolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 È costituita una Fondazione, denominata “Gênêras Foundation Ente del Terzo Settore – ETS” (di seguito la “Fondazione”).
1.2 L’indicazione Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS dovranno essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
1.3 La Fondazione ha sede legale e operativa nel Comune di Milano. L’indirizzo completo è inizialmente posto in via Durando n. 39.
1.4 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell’ambito dello stesso Comune non comporterà una modifica statutaria.
Articolo 2
SCOPO
2.1 La Fondazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
2.2. In particolare, la Fondazione, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale:
a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. 117/2017;
b) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i), D.Lgs. 117/2017;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 117/17;
d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera q), D.Lgs. 117/2017;
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera u), D.Lgs. 117/2017.
2.3 La Fondazione, intende inoltre promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assunzione di finanziamenti e mutui a favore della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque possessore;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia strumentale e/o rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi non lucrativi della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
- promuovere iniziative di raccolta ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e di raccolte pubbliche di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.
Articolo 3
ATTIVITÀ DIVERSE
3.1 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Articolo 4
VOLONTARI
4.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 5
PATRIMONIO
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori in sede di costituzione;
- dalle erogazioni dirette e liberalità ricevute, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai contributi attributi al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da altri enti Pubblici e privati;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
5.2 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività di interesse generale e le attività diverse e a garantirne la continuazione nel tempo.
Articolo 6
FONDO DI GESTIONE
6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:
- fondo di gestione costituito dai conferimenti effettuati in sede di costituzione;
- redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- ogni eventuale provento, contributo, donazione o elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
- eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche nonché dall’Unione Europea e da altri enti internazionali;
- proventi, ricavi e entrate derivanti da attività di interesse generale di cui all’articolo 2 e da attività diverse di cui all’articolo 3 del presente statuto;
- fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.
6.2 La Fondazione potrà altresì acquisire da persone fisiche e/o giuridiche fondi aventi destinazioni specifiche, destinati al sostegno dei propri progetti, impegnandosi comunque a mantenerne la destinazione originaria, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
6.3 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e delle attività diverse ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 2.
Articolo 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE
7.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo.
7.2 Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e dei compensi riconosciuti ai membri dell’Organo di Controllo. In ogni caso, si dovrà tenere conto dei limiti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro (di seguito le “Commissioni”), con una funzione meramente consultiva. Le eventuali Commissioni opereranno secondo le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione ed indicate al successivo articolo 12.
Articolo 8
PRESIDENTE
8.1 II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
8.2 Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e dura in carica per cinque esercizi.
8.3 Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutte le decisioni che vengono deliberate;
- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima riunione successiva.
Articolo 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, incluso il Presidente, compreso fra 3 (tre) e 7 (sette) determinato dal Consiglio medesimo e nominato per la prima volta nell’atto di costituzione della Fondazione e successivamente mediante cooptazione.
9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati, anche per più mandati.
9.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l’obbligo alla prima riunione utile di nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
9.4 I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienze e professionalità.
Articolo 10
INELEGGIBILITÀ – DECADENZA
10.1 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale ovvero siano componenti delle giunte regionali, comunali o amministratori di altri enti pubblici locali.
10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Articolo 11
POTERI
11.1 Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione. In particolare, compete al medesimo Consiglio di:
- eleggere, fra i propri membri, il Presidente della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri eventuali modifiche statutarie;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
- predisporre, approvare e depositare il bilancio sociale, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
- determinare le direttive per l’impiego delle risorse della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare, con il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica, l’estinzione dell’ente, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 16 del presente statuto;
- deliberare la strutturazione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, ivi compreso il potere di assumere/licenziare personale e collaboratori determinandone il relativo trattamento giuridico ed economico entro i limiti di quanto previsto dall’articolo 8 e 16 del D.Lgs. 117/2017;
- assumere mutui, richiedere finanziamenti a favore della Fondazione;
- determinare i compensi e rimborsi spese dei membri dell’Organo di Controllo, nonché le modalità di erogazione degli stessi, entro i limiti stabiliti dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017;
- deliberare lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell’articolo 3 del presente statuto;
- curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
11.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi e/o delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
11.3 I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
11.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 12
ADUNANZE
12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri in carica.
12.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio ed ai membri dell’Organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno cinque giorni o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell’adunanza.
12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica, salvi i casi di delibere attinenti agli argomenti di cui al precedente articolo 11.1 lettere c) e h).
12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
12.5 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo i quorum di cui agli articoli 11.1 c) ed 11.1 h). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 13
ORGANO DI CONTROLLO
13.1 L’Organo di Controllo – composto da un membro unico o da un collegio composto da 3 (tre) membri – è nominato dal Presidente dell’Ordine del Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.
13.2 Al fine di procedere con la nomina dei membri dell’Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare al Presidente dell’Ordine del Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano un elenco di candidati pari al doppio del numero dei membri da nominare, individuati fra soggetti in possesso di riconosciute e comprovate capacità professionali. Il Presidente avrà la facoltà di individuare i membri dell’Organo di Controllo fra quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, di procedere autonomamente alla nomina. I membri dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’articolo 2399 del Codice Civile, devono essere nominati tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
13.3 L’Organo di Controllo, anche ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 117/2017:
- vigila sulla gestione finanziaria dell’ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esprime il suo parere redigendo apposite relazioni;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto ai sensi dell’articolo 15 del presente statuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, prevedendosi in tal caso che il bilancio sociale dia atto degli esiti del monitoraggio svolto.
13.4 I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del presidente.
13.5 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
13.6 I membri dell’Organo di Controllo restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandanti.
13.7 La carica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di consigliere.
13.8 Ai membri dell’Organo di Controllo sarà corrisposto un compenso annuo nel limite di quanto disposto dall’articolo 8 del D.lgs. 117/2017.
13.9 Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui la revisione sia affidata ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
13.10 Alle adunanze dell’Organo di Revisione – se collegiale – si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione e di cui all’articolo 12.
13.11 L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
Articolo 14
LIBRI VERBALI
14.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal presidente e dal segretario delle riunioni.
14.2 I verbali dell’Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro sottoscritti dal presidente e dal segretario delle riunioni.
14.3 I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
BILANCIO ED UTILI
15.1 L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso, redatto e depositato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 3 del presente statuto.
15.3 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 14 del D.Lsg. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
15.4 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Articolo 16
ESTINZIONE
16.1 In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 17
NORME RESIDUALI
17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
